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25/06/2010 - Antenna Catania Europe Direct
25/06/2010 - Antenna Catania Europe Direct
Management finanziario di progetto
Questo articolo trae origine da alcuni spunti di conversazione svolti durante la conferenza MEDPACT/CIUDAD (Bruxelles 21-23 giugno 2010), spero finalizzati ad un utile confronto per una posizione comune sul tema del management finanziario di progetto.
Il focus di queste riflessioni era rivolto al tema dei trasferimenti in anticipo che il leader partner si trova spesso costretto a dover effettuare, se vuole realizzare l'azione.
Sarebbe riduttivo ricondurre questa dinamica esclusivamente ai Paesi MEDA, ma è un fatto pressoché sistematico che da parte loro ricorra la frase "non possiamo fare niente se non trasferite i soldi". L'altra frase, complementare a questa, è: "la Commissione ha trasferito i soldi in anticipo a voi. Perché voi non dovreste farlo altrettanto con noi?"
Qui comincia il problema e la ricerca della soluzione.
In primo luogo, si può affermare che non è un problema amministrativo italiano né, tantomeno, delle piccole città. Si tratta piuttosto dell'applicazione di modelli di buona amministrazione e governance e, specificamente, di risk management (indicherò in seguito un passaggio dei regolamenti sulla cooperazione, non appena rientrerò in ufficio).
In secondo luogo, nel cercare una soluzione, si può dire che - in astratto - per superare l'impasse dei trasferimenti in anticipo, è sufficiente costruire degli agreement di partenariato con valore contrattuale, dove le modalità di trasferimento e le relative sanzioni per eventuali inadempimenti siano previsti in modo preciso e, appunto, contrattuale.
Da questo punto di vista, sarebbe grandemente opportuno disporre di standard specifici (es.: modello accordo partenariale mediterraneo) di cui potersi avvalere, dato che l'esperienza dimostra come spesso - quando queste operazioni sono lasciate alla libera determinazione delle parti, risultano talora contraddittori e fonte di incomprensione, quando non addirittura di contenzioso.
Inoltre, resta aperto il problema che, se è vero che "il contratto ha valore di legge tra le parti", ciò che vale per il diritto italiano non è però perfettamente inquadrabile quando tra i sottoscrittori del patto ci sono Paesi Esteri e, per di più, extraeuropei. Il risultato è che gli organi interni (Giunta, Dirigente preposto) dell'Ente capofila non attribuiscono valore contrattuale agli agreements partenariali e, pertanto, richiamano la disposizione di legge che vieta ogni trasferimento in anticipo e permette di liquidare e pagare soltanto dietro presentazione delle fatture e dei documenti connessi.
Nei casi in cui prevale un'interpretazione restrittiva, è da tener conto che l'accordo di partenariato non viene ritenuto dagli organi interni come una ragione di deroga al principio generale sicché, di fatto, la dinamica dei trasferimenti in anticipo (anche se prevista dall'A.P.) non può essere eseguita. Né a questa eccezione si possono opporre ragioni sostanziali, perché nessun elemento prescrittivo del programma (Grant Contract, Guidelines, etc.) ne dà disciplina, restando alla libera determinazione delle parti e con responsabilità in capo al project leader, che risponde di tutte le somme nei confronti dell'Autorità di Gestione.
A voler essere sempre positivi e ottimisti, anche in questo caso (e addirittura anche nel caso in cui nessun partnership agreement sia stato adottato) tuttavia esiste una possibilità per superare il problema: si tratterebbe di far adottare una manifestazione di volontà all'Ente richiedente, in cui questo si impegna a realizzare le attività di progetto e, coerentemente alle specifiche linee di bilancio, chiede al capofila l'erogazione delle somme relative alle necessità del caso.
Sul valore di questa procedura occorrerebbe però un'asseverazione da parte dell'A.G.
Naturalmente, questo tipo di procedura potrebbe essere adottato nei confronti di Enti pubblici, considerando la loro manifestazione di volontà (espressa mediante formale e tipico atto amministrativo) garanzia sufficiente per la procedibilità in rivalsa. Diversamente, per organismi privati, occorrerà tornare a garanzie bancarie (fidejussione e simili), che hanno oltretutto lo svantaggio di essere costi aggiuntivi non eleggibili per la rendicontazione e di avere discipline diverse per i diversi Paesi).
In ogni caso, sarebbe bene che sulle ipotesi delineate ci fosse un pronunciamento chiaro da parte delle competenti A.G., in modo da legittimare la procedura e, fermo restando le dinamiche di rivalsa tra Enti (A.G. verso il Capofila e il Capofila verso il partner inadempiente), sia resa chiara la procedura che pone i responsabili in una condizione di certezza del proprio operare correttamente.
************
Resto disponibile per ogni utile approfondimento,
Cordiali Saluti
Il focus di queste riflessioni era rivolto al tema dei trasferimenti in anticipo che il leader partner si trova spesso costretto a dover effettuare, se vuole realizzare l'azione.
Sarebbe riduttivo ricondurre questa dinamica esclusivamente ai Paesi MEDA, ma è un fatto pressoché sistematico che da parte loro ricorra la frase "non possiamo fare niente se non trasferite i soldi". L'altra frase, complementare a questa, è: "la Commissione ha trasferito i soldi in anticipo a voi. Perché voi non dovreste farlo altrettanto con noi?"
Qui comincia il problema e la ricerca della soluzione.
In primo luogo, si può affermare che non è un problema amministrativo italiano né, tantomeno, delle piccole città. Si tratta piuttosto dell'applicazione di modelli di buona amministrazione e governance e, specificamente, di risk management (indicherò in seguito un passaggio dei regolamenti sulla cooperazione, non appena rientrerò in ufficio).
In secondo luogo, nel cercare una soluzione, si può dire che - in astratto - per superare l'impasse dei trasferimenti in anticipo, è sufficiente costruire degli agreement di partenariato con valore contrattuale, dove le modalità di trasferimento e le relative sanzioni per eventuali inadempimenti siano previsti in modo preciso e, appunto, contrattuale.
Da questo punto di vista, sarebbe grandemente opportuno disporre di standard specifici (es.: modello accordo partenariale mediterraneo) di cui potersi avvalere, dato che l'esperienza dimostra come spesso - quando queste operazioni sono lasciate alla libera determinazione delle parti, risultano talora contraddittori e fonte di incomprensione, quando non addirittura di contenzioso.
Inoltre, resta aperto il problema che, se è vero che "il contratto ha valore di legge tra le parti", ciò che vale per il diritto italiano non è però perfettamente inquadrabile quando tra i sottoscrittori del patto ci sono Paesi Esteri e, per di più, extraeuropei. Il risultato è che gli organi interni (Giunta, Dirigente preposto) dell'Ente capofila non attribuiscono valore contrattuale agli agreements partenariali e, pertanto, richiamano la disposizione di legge che vieta ogni trasferimento in anticipo e permette di liquidare e pagare soltanto dietro presentazione delle fatture e dei documenti connessi.
Nei casi in cui prevale un'interpretazione restrittiva, è da tener conto che l'accordo di partenariato non viene ritenuto dagli organi interni come una ragione di deroga al principio generale sicché, di fatto, la dinamica dei trasferimenti in anticipo (anche se prevista dall'A.P.) non può essere eseguita. Né a questa eccezione si possono opporre ragioni sostanziali, perché nessun elemento prescrittivo del programma (Grant Contract, Guidelines, etc.) ne dà disciplina, restando alla libera determinazione delle parti e con responsabilità in capo al project leader, che risponde di tutte le somme nei confronti dell'Autorità di Gestione.
A voler essere sempre positivi e ottimisti, anche in questo caso (e addirittura anche nel caso in cui nessun partnership agreement sia stato adottato) tuttavia esiste una possibilità per superare il problema: si tratterebbe di far adottare una manifestazione di volontà all'Ente richiedente, in cui questo si impegna a realizzare le attività di progetto e, coerentemente alle specifiche linee di bilancio, chiede al capofila l'erogazione delle somme relative alle necessità del caso.
Sul valore di questa procedura occorrerebbe però un'asseverazione da parte dell'A.G.
Naturalmente, questo tipo di procedura potrebbe essere adottato nei confronti di Enti pubblici, considerando la loro manifestazione di volontà (espressa mediante formale e tipico atto amministrativo) garanzia sufficiente per la procedibilità in rivalsa. Diversamente, per organismi privati, occorrerà tornare a garanzie bancarie (fidejussione e simili), che hanno oltretutto lo svantaggio di essere costi aggiuntivi non eleggibili per la rendicontazione e di avere discipline diverse per i diversi Paesi).
In ogni caso, sarebbe bene che sulle ipotesi delineate ci fosse un pronunciamento chiaro da parte delle competenti A.G., in modo da legittimare la procedura e, fermo restando le dinamiche di rivalsa tra Enti (A.G. verso il Capofila e il Capofila verso il partner inadempiente), sia resa chiara la procedura che pone i responsabili in una condizione di certezza del proprio operare correttamente.
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Cordiali Saluti
Davide Crimi
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